5 Commenti

  1. qualcuno mi spiega in 2 righe i termini dell’amnistia che Pannella propone? come funziona? che differenza c’è con l’indulto?

  2. Non direi ‘l’amnistia di Pannella’, più che altro quella che prevede la legge. La differenza sta tra il condono della pena (per l’indulto) e l’estinzione del reato (con l’amnistia). Non OGNI reato, ovviamente. Dipende dal tipo.

    Comunque, ecco a te.

    Articolo 174 del Codice Penale
    Indulto e grazia

    1. L’indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta; o la commuta in un’altra specie di pena stabilita della legge (672 e succ. Codice Procedura Penale). Non estingue le pene accessorie (19 Codice Penale), salvo che il decreto disponga diversamente, neppure gli altri effetti penali della condanna.

    2. Nel concorso di più reati, l’indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati (71 e succ. Codice Penale).

    Articolo 151 del Codice Penale
    Amnistia

    1. L’amnistia estingue il reato (129, 531, 578 Codice Procedura Penale) e, se vi è stata condanna (648 Codice Procedura Penale), fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie (672 e succ. Codice Procedura Penale).

    2. Nel concorso di più reati, l’amnistia si applica ai singoli reati per i quali è conceduta.

    3. L’estinzione del reato per effetto dell’amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca la data diversa.

    4. L’amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. L’amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99 Codice Penale, né ai delinquenti abituali, o professionali o per tendenza (102, 103, 105, 108 Codice Penale).

    – – –

    Articolo 79 della Costituzione italiana

    L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

  3. questa è una vecchia osservazione fatta da altri: ma non trovate comico il fatto che il codice penale riconosca la “professione” di delinquente?

  4. Magari anch’io sono un ‘altro’; e mi sarà venuta in mente questa semplice differenza. Anyway.

    Per quanto riguarda il lato ‘comico’, considera che l’Italia (in quanto a ‘fantasia’) è il LUOGO per antonomasia: del resto abbiamo corsi di formazione per becchini o annunci per apprendisti con ‘almeno’ due anni d’esperienza.

    Chissà che potrà aver pensato il legislatore..

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