Mi si è incazzato il Ringo

RingoÈ stato qui. Ha capito che era un articolo satirico; ha commentato; si è visto che l’ha presa bene.
Ha detto che non devo permettermi di affermare che sull’Isola abbia avuto crisi d’astinenza.
Lo dicevo io che quel pallone non era vuoto.

E, comunque, io lo preferivo quando suonava la batteria.

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29 Commenti

  1. ah Rinco! Vorresti farmi credere che non ti sei fatto nemmeno uno spino o ‘na bella tirata ..con quella faccia? Torna a fare il critico musicale che da quando non ti vedo/sento mi è venuta la stitichezza.

  2. Ma in effetti Ringo chi vuole prendere per il culo? A questo punto aspettiamo Eva Henger (Cicciolina e’ passata) sostenere che non ha mai avuto rapporti sessuali

  3. ma se mi deve ancora pagare la fornitura di agosto che gli ho lasciato nella buchetta delle lettere!

  4. Quindi possiamo ufficialmente paragonare l’abbandono di Ringo a quello di Filippo Nardi da Il grande fratello??!!

  5. Il commento di Ringo al tuo post potrebbe valergli una bella querela per diffamazione. Dovresti solo accertarti della provenienza del commento. In ogni caso è un animale (questa è ingiuria).

  6. Allo stato attuale delle cose, temo che dovendo adire le vie legali, rischi di più Gianluca Neri (“diffamazione a mezzo stampa” – i siti Internet, perfino i Blog, sono sotto quest’aspetto equiparati a tutti gli effetti a una testata giornalistica, c’è ampia giurisprudenza in merito) che Ringo a dargli del coglione, sia pure tutto maiuscolo e col prolungamento finale.. non è considerata ingiuria grave, neppure “a mezzo stampa”, e anche qua c’è ampia giurisprudenza in merito (perfino una sentenza della Cassazione).. direi, caro A., che è meglio, per il bene di tutti, non suggerire certe idee.

  7. Ho la tentazione di propinarvi la distinzione tra ingiuria e diffamazione, giusto per ripassare, ma vi risparmio. Facciamo finta di nulla e non svegliamo il Ringo che dorme.

  8. Primo: Ringo se ne sarebbe stato anche tranquillo, sono io che gli ho rotto le palle. Aggratis. Si chiama “non saper resistere al gusto della battuta”. Secondo: chi fa satira deve sempre avere il buon gusto di non querelare MAI.

  9. ma dov’è sto commento?!?!?
    ovvio che non riceverò risposta, ma che ci vuoi fare, ho il vizio di avere speranza e fiducia nel prossimo………………………………

  10. Veramente Gilga, dov’è questa ampia giurisprudenza che eqipara i siti internet alle testate giornalistiche? Sono curioso…

  11. Ribadisco che sei tignoso :o) Comunque ecco i riferimenti: la terza legge sull’editoria (n. 62/2001) “letta” alla luce della delibera n. 236/2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; dell’articolo 31 (punto a) della legge n. 39/2002; dell’articolo 7 (comma 3) del Dlgs n. 70/2003; dell’allegato N (“lavoro nei giornali elettronici”) del Contratto nazionale di lavoro giornalistico 2001-2005 e della legge professionale dei giornalisti n. 69/1963.
    E visto che dopotutto può essere di interesse generale, riporto anche stralcio di una recente sentenza: “Alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della legge 62/2001. Tale definizione incide e amplia quella contenuta nel Rdlg 561/1946 secondo cui non si può procedere al sequestro delle edizioni dei giornali, di pubblicazioni o stampati – contemplati nell’Editto della stampa 26 marzo 1848 n. 695 – se non in virtù di una sentenza irrevocabile” (Tribunale di Milano, II sezione civile, sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127 in Guida al Diritto n. 47 del 7 dicembre 2002). -> …Eccheppalle, e due!

  12. Dopo la sbrodolata poco attinente, ripeto la domanda, quale sarebbe l’_ampia_ giurisprudenza che equipara i siti internet ai giornali? Attenzione, non i giornali (testate) elettroniche con i giornali (testate) cartacee, ma un qualsiasi sito internet ad un qualsiasi giornale.
    C’e’ una sola sentenza al riguardo, e non e’ tra quelle da te riportate, e mi sembra poca cosa per definirla ampia.

  13. Gilga, sono sincero: dopo la terza riga ho spento il Pc premendo direttamente il pulsante!

  14. Poco attinente? Ma sai leggere? Dal punto di vista del reato “diffamazione a mezzo stampa” eistono non solo questa che è abbastanza chiara, ma diverse sentenze che equiparano la pubblicazione su Internet a quella a mezzo stampa di tipo cartaceo. Ergo se tu affermi, anche sul tuo blog, che non è una testata giornalistica in quanto non soggetta a registrazione presso il tribunale, ma è comunque pubblica quanto un ciclostilato distribuito a mano, per intenderci, che Gianluca Neri è un noto pederasta e ladro di elemosine, e lui decide di querelarti per “diffamazione a mezzo stampa” ha tutti gli elementi per farlo e ampie possibilità di vittoria. È sufficiente? Ah, dimenticavo, Rumore Bianco.. PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!! :o)

  15. Conosco Andrea Monti dai tempi di Mc-Link, e lo stimo come professionista attento e preparato. Ma l’articolo che citi è del 2000, vecchio di 3 anni. Da allora ci sono stati molti pronunciamenti di segno contrario rispetto al provvedimento del tribunale di Oristano. Solo in Italia, almeno 5. All’estero, in particolare, in paesi UE ( Olanda, Regno Unito, Svezia) proprio riguardo i weblog, in quanto riconducibili a un autore responsabile, ci sono state delle condanne per reati riguardanti la dignità della persona. Restando al diritto italiano, sono proibite dalla legge pubblicazioni diffamatorie. Pubblicazioni non vuol dire “testata giornalistica”. Vale anche l’esempio del ciclostilato fatto prima: la norma di giurisprudenza su cui riflettere è abbastanza chiara, citata in una sentenza del 2002 del Tribunale di Teramo “L’introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell’articolo 12 della legge. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono sia sul piano civilistico che penalistico”. Ora provo a scrivere ad Andrea Monti e a Dario De Judicibus per sentire che cosa ne pensano oggi, e se la cosa ti interessa al di là del semplice gusto del contraddittorio, ti faccio sapere.

  16. Bravo, chiedi consiglio, e chiedi anche se l”articolo 12 della legge 633 del 1941, da te citato, parla di diritti economici dell’autore e non di diffamazione?

  17. Provvederò. Comunque cosa riguardi l’articolo ha poca rilevanza, quel che fa giurisprudenza è il riferimento contenuto nella sentenza, che utilizza il contenuto di detto articolo per affermare che le informazioni introdotte su Internet hanno carattere di pubblicazione. Quod demonstrandum Erat. E questo dovresti saperlo. Domanda abbastanza personale ma non illecita: che lavoro fai ? A parte il bastian contrario, quello è chiaramente un hobby :o)

  18. Se ha poca rilevanza, perche’ fare riferimento a quel particolare articolo e non a tutta la legge 22 aprile 1941 n. 633 che peraltro tratta di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, senza fare il minimo accenno alla diffamazione?
    Nel congedarmi mi congratulo con tua ferrea logica con la quale dimostri che se io scrivessi su un muro che tu sei perspicace commetterei una diffamazione a mezzo stampa.

  19. Credo ci sia un problema di comunicazione: l’appunto che stai facendo non dovresti farlo a me, ma ai giudici che hanno emesso la sentenza che ho citato, facendo riferimento a quell’articolo di legge. Ripeto, quello che fa giurisprudenza NON è il testo di una legge, che attiene ad altro campo, ma le sentenze che a quella legge fanno riferimento, e ne danno interpretazione. Questo è un principio base che sembri ignorare. E non si parla di scritte sui muri, quindi anonime: il mio esempio era un ciclostilato firmato, che sta a un Blog come un giornale sta a una testata on-line registrata. In sintesi: se fai affermazioni diffamatorie su un newsgroup in forma anonima sei perseguibile solo nella remota possibilità che ti becchino dall’IP, come per una missiva anonima cartacea. NON È perseguibile il provider, e questo è il senso dell’articolo di Andrea Monti e della sentenza citata, come da lui stesso confermato. Viceversa, se fai affermazioni diffamatorie sul tuo blog, sei perseguibile per diffamazione a mezzo stampa, anche se non è un periodico soggetto a registrazione nè equiparabile a un giornale, in virtù della larga diffusione potenziale del medium utilizzato, ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001, e in seguito una sentenza della Cassazione che (Cass. pen., 27.12.2000, n. 4741) ha ritenuto che nel caso di diffamazione commessa tramite Internet, la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale e, quindi, ben può configurarsi il delitto di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3 c.p. (“offesa recata (…) con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”). Altre sentenze in merito le cito soltanto, se per spocchia vuoi andare a leggertele, buon divertimento: Cass., ord., 08.05.2002, n. 6591; Trib. Lecce, 16.11.2000; Trib. Latina 07.06.2001; Trib. Lecce 24.02.2001;Trib. Verona, 18.12.2000. E se non ci credi, prova a diffamare qualcuno sul tuo Blog e aspetta la querela.

  20. ehi qui si forumizza!
    Non c’entra una mazza ma mi andava di dirlo, erano anni che volevo dire a qualcuno che stava forumizzando, scusate…

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