Fascismo – Le leggi razziali /7

Le leggi razziali

DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI
DA PARTE DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA

Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:

CAPO I.
Disposizioni generali

  • Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
  • Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è vietato l’esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è vietato l’esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
  • Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell’art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in “elenchi aggiunti”, da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno continuare nell’esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
  • Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano una delle professioni indicate dall’art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare nell’esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge stessa.
  • Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali previsti dall’art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.
  • Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all’art. 23 di denunciare la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l’arresto sino ad un mese e con l’ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l’accertamento della razza ai sensi dell’art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno d’ufficio all’accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.


CAPO II.
Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti

  • Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti dall’art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione; su domanda dell’interessato è ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all’altro. Il trasferimento non interrompe il corso dell’anzianità di iscrizione.
  • Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all’art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l’iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  • Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
    1. essere cittadini italiani;
    2. essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
    3. avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
    4. essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva professione.
  • Art. 10. Non possono conseguire l’iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono, parimenti, conseguire l’iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
  • Art. 11. Le domande per l’iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
    1. atto di nascita;
    2. certificato di cittadinanza italiana;
    3. certificato di residenza;
    4. certificato di buona condotta morale, civile e politica;
    5. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico;
    6. certificato dell’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
    7. titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo professionale.
  • Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi di cui all’art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell’ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
  • Art. 13. I componenti della Commissione di cui all’articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
  • Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande di cui all’art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l’intervento di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
  • Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall’elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all’interessato quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
  • Art. 16. La Commissione centrale, di cui all’articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l’interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l’Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l’intervento di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.

CAPO III.
Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali

  • Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all’art. 12 procede alla revisione dell’elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
  • Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni disciplinari:
    1. per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell’elenco speciale commesso nell’esercizio della professione;
    2. per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari sono:
      1. censura;
      2. sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
    3. cancellazione dall’elenco. I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all’interessato per mezzo dell’ufficiale giudiziario. L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati all’interessato con l’assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
  • Art. 19. La cancellazione dall’elenco speciale, oltre che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione, su domanda dell’interessato. Può essere promossa d’ufficio su richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
    1. di perdita della cittadinanza;
    2. di trasferimento dell’iscritto in altro elenco;
    3. di trasferimento dell’iscritto all’estero.

    Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma dell’art. 15.

  • Art. 20. La condanna o l’applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione dall’elenco speciale. L’iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito per l’applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere sospeso dall’esercizio della professione. La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.

CAPO IV.
Dell’esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali

  • Art. 21. L’esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
    1. salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza ebraica;
    2. la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l’Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
    3. ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l’esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebraica iscritti negli “elenchi aggiunti”.
  • Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
  • Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell’art. 32 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono cancellati.
  • Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica, perdono il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  • Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
  • Art. 26. L’esercizio delle attività professionali vietate dall’art. 21 è punito ai sensi dell’art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all’art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.

CAPO V.
Disposizioni transitorie e finali

  • Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l’esercizio della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall’albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell’elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l’incarico conferitogli, anche prima della cancellazione dall’albo.
  • Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in virtù dell’art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l’iscrizione negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
  • Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall’esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno di servizio.
  • Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati, che cessano dall’impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto dal datore di lavoro l’indennità di licenziamento prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d’impiego per motivi estranei alla volontà del giornalista. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Arnaldo Mussolini” provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall’Istituto presso l’Istituto Nazionale delle assicurazioni.
  • Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d’impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
  • Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
  • Art. 33. Agli effetti della presente legge, l’appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell’art. 8 del R. decreto – legge 17 novembre 1938 – XVII, 1728, ed ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l’interno a norma dell’art. 26 dello stesso Regio decreto – legge.
  • Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
  • Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 – IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l’attuazione della presente legge.
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8 Commenti

  1. quando smetteremo di persare al passato e cominceremo a pensare al presente?
    Anche gli afgani erano i poveri che si difendevano dall’invasione sovietica……poi è cambiato tutto……rifletto……ma non sono uno specchio.Ora Sharon è diventato cattivo,ma prima era buono?C’e poco da capire!!!!

  2. Scusate, ma c’entra un belino con le leggi razziali italiane, la questione palestinese? Il fatto che il governo israeliano di oggi si comporti in modo indegno e talvolta pure, sì, apertamente censurabile, sminuisce
    forse di un’oncia la gravità della shoah, e di quanti vi furono corresponsabili? No. Quindi, lasciamo stare questi testi, e per cortesia piantiamola con i parallelismi da domenica sportiva, che legittimano ogni revisionista a sparare cazzate senza neanche prendere la mira!!!:o(((((

    Ziotibia, please: non mi sputtanare un fumetto tanto carino (i miei primi incubi di bambina, ho dei bellissimi ricordi!:o) citandomi un sito tanto allucinante… ma hai letto bene gli articoli che contiene? E li condividi pure? Glab!!! A parte gli insulti all’ortografia (… CAMMILLERI!!!) ma da uno che usa il termine “ebrei” in modo così insultante, usa quello “finocchi” come appellativo e soprattutto cita Canetti quale mâitre à penser, NON accetto lezioni di democrazia, né tantomeno di storia o di buona educazione. Sarebbe come consentire a Er Pecora d’impartirci lezioni di sintassi…

    Ti ricordo poi che, nonostante tale biasimevole condotta (sono la prima a riconoscerne gli errori e a chiedere che paghi per questo, vedi vecchi post miei…) Israele possiede l’atomica da decenni, lo ha stampato persino sulle sue banconote negli anni Settanta. Ma non per questo pensa certo di usarla, come del resto fecero Urss e Usa prima di lui: equilibrio del terrore ti dice nulla? Lui rimane a tutt’oggi l’unica democrazia che si possa fregiare di tale nome nell’area mediorientale. Con tutti i suoi limiti, certo… il che, non si può certo dire dei suoi vicini.

    Che ti piaccia o no, non lo sono Siria, Libano, Egitto, Giordania. Né non mi sembrano modelli di stato decenti ai quali i palestinesi farebbero bene a ispirarsi per la creazione del loro. Il motivo, lo spiego qui…

    La Siria è una crudele, rigidissima dittatura ultracorrotta a conduzione familiare degli Assad, dove il 3% della popolazione spadroneggia su tutti. Vi risparmio cosa fece Assad padre, il figlio non è meglio. Il Libano è di fatto un suo protettorato, anche se formalmente le truppe di occupazione siriana se ne sono andate da poco. Fu una terra eccezionale, la Svizzera del medio Oriente. Ma è stato una polveriera in tutti gli anni Settanta e Ottanta e fu devastato da una guerra civile orrenda: si calcola che circa 40mila libanesi furono uccisi proprio dai fedajin di Arafat, guarda un po’. E non corre certo buon sangue fra loro e i palestinesi… anzi!

    Un mese fa, l’ex ministro libanese Elie Hobeika è morto in un attentato a Beirut. Avrebbe dovuto testimoniare contro Sharon, motivo per cui c’è chi sostiene che il mandante dell’omicidio fosse quest’ultimo… ma non si hanno prove. Lui comandò le forze cristiane libanesi di destra, filoisraeliane ma arabe (!) e responsabili del massacro dei campi profughi di Sabra e Chatila nel 1982, quando Israele invase il Libano. Lì uccisero centinaia di confratelli arabi palestinesi: vecchi, donne e bambini. Un regolamento di conti in piena regola contro Arafat.

    L’attuale premier israeliano Ariel Sharon era ministro della Difesa e quindi alcuni palestinesi sopravvissuti stanno tentando di farlo incriminare per crimini contro l’umanità per non aver impedito la strage, sebbene su basi dubbie. A giugno 2005 han presentato ricorso alla magistratura belga (una legge locale consente di processare stranieri per questi reati, anche se commessi all’estero). Hobeika però non era citato, guardacaso, e si era anzi dichiarato ben disposto a testimoniare, provando la propria innocenza. Però, ci sono altri scampati che l’hanno visto agire di persona nei campi… e uccidere persone.

    In tutto questo casino, come se non bastasse, dal 1982 nel sud Libano operano gli Hezbollah (“Partito di Dio”), milizia fondamentalista sciita di circa 4mila membri, che promuove la creazione di uno stato simil- e filo iraniano. Anche qui… Li foraggia l’Iran, of course, che sponsorizza pure gli sciiti libanesi. Sin dal 1992 hanno attaccato le postazioni non solo israeliane, ma anche francesi, nostrane e Usa in Libano, mandate lì come forze d’interposizione Onu. Israele, per rappresaglia, da allora lancia offensive periodiche nel Libano meridionale. Dal 1996 Hezbollah è anche uno dei principali responsabili degli attentati compiuti da kamikaze nel territorio Israeliano contro civili inermi.

    Sempre in Libano, a febbraio un attentato ha ucciso l’ex premier Rafik Hariri e pochi giorni fa, è saltata in aria l’auto di May Shidiak, la Carmen Lasorella locale: brava, coraggiosa e pure bella, rea solo di trasmettere servizi antisiriani come lo era Hariri. I siriani non mollano l’osso e lo fanno capire senza troppe sottigliezze: May è rimasta sfigurata, ha perso una gamba e un braccio… belli, eh, come esempi di dibattito civile e democratico!:o(((((

    Quanto all’Egitto, è un governatorato di Mubarak, in carica dal 1981 (pure Sadat lo fecero saltare in aria, si era avvicinato troppo a Israele) dove gli osservatori internazionali hanno recentemente espresso dubbi molto fondati sulla regolarità delle elezioni che l’han riconfermato per la quinta (quinta!) volta consecutiva, e che avrebbero dovuto essere le prime “libere”. Un plebiscito (80%!) dove però mancava l’inchiostro con cui segnare il dito indice di quanti avevano espresso il voto, era vietato votare a chi non avesse la tessera NDP (il partito di governo Nazional Democratico), e i bus pubblici sono stati requisiti per portare forzatamente gli elettori ai seggi (!!!). Per non dire dei soprusi, anche fisici, da parte degli agenti di polizia.

    La Giordania, senza considerare lo sterminio dei campi profughi palestinesi (“Settembre nero”, 1970) voluto proprio dal fu re Hussein, è un’oligarchia travestita da monarchia costituzionale… dove comunque il sovrano hascemita ha ampi poteri, e per venire delegittimato, deve avere contro i 2/3 del Parlamento… a voto palese!

    … Debbo continuare? Sharon non è “buono” ma realista. Non lo stimo affatto, anzi… ma a lui si deve almeno il fatto che Israele è riuscito a cacciare, finalmente, i coloni ultraortodossi dalle terre che non avevano alcun diritto di occupare (e se non avesse eretto quell’orrido muro a propria difesa, sarebbe stato meglio).

    Ma, vivaddio, i palestinesi debbono abiurare il terrorismo, se vogliono venir fuori dal pantano! Non c’è nulla da fare, purtroppo sono ancora troppo divisi per farlo e molte delle loro organizzazioni filo o para terroriste-insurrezioniste hanno metodi che definire mafiosi è eufemistico. Il che non è giustificabile comunque.

    Però, se c’è riuscito l’IRA con Adams e tutte le sue pesantissime responsabilità, non vedo per quale motivo, se si sforzano di trovare un leader degno attorno al quale raccogliersi e che sappia imporsi, loro non ce la possano fare. Non tutti gli israeliani sono sionisti fanatici, e non dimenticare che a sparare a Rabin (che iniziò come ufficiale dell’esercito, ma finì negoziatore filopalestinese: a dimostrazione che cambiare idea non è peccato mortale) fu proprio un giovanissimo ebreo ortodosso.

    Quindi, tornando al punto: mi domando a che pro, delegittimare un accadimento storico di così grande tragicità (la shoah) con un altro evento altrettanto tragico (la questione palestinese), la cui responsabilità non è riconducibile di certo al solo Israele? Qui si rischia una guerra fra perdenti, Zio, davvero. I palestinesi non hanno solo le pietre, e chi spinge i ragazzini dell’intifada a farsi bersagliare dai soldati di leva israeliani, mandandoli al macello, è cinicamente colpevole… al pari di quelli che reagiscono sparando loro contro.

    Israele non ha solo Sharon, e lo sai bene anche tu. Spero di averlo chiarito un po’ meglio qui.

    Buona serata…

  3. Grazie per la lezione di storia.Cerchiamo macchianera con google………
    Macchianera
    Raccolta di commenti UMORISTICI sulle notizie di attualità.
    http://www.macchianera.net/ – 101k – 4 ott 2005 – Copia cache – Pagine simili

    Mi sembra vi sia scritto Umoristici.:-P

  4. Quando leggo testi come quelli riportati su effedieffe non so più se ridere o piangere, Poldo. Mi mancano “I protocolli dei savi di Sion versione 7.0: l’ebreo è venuto dallo spazio per farci un mazzo così?” e “Mio nonno non ha mai amato la Petacci, era una diceria dei comunisti e dei finocchi” della Mussolini (che per altri versi mi sta pure simpatica, lo confesso). Siamo a cavallo…

    Ehm… a dire il vero, su google se cerchi “looney toones” ti vengono fuori anche siti porno XXX rated. Mi è successo una volta quando stavo cercando Gatto Silvestro e l’ho pure segnalato al telefono azzurro… hanno allargato le braccia.;o) Da quando in qua, fa testo, nelle sue descrizioni, dì?

    Mi rendo conto che forse sono stata un po’barbosa, ok. Farò ammenda, ma non sopporto chi spara a zero su qualcosa senza cognizione di causa e vede il torto da una parte sola. Del resto, nei blog si è adusi a zittire il prossimo liquidandolo con una battuta, e allora tanto vale stare su una chat.

    Se la gente ha la memoria corta su certi temi, come mi pare assai, di questi tempi, è bene rinfrescargliela. Non a caso, Mr. GN provvede (e fa benissimo). La storia è storia, poi ognuno è libero di studiarsela o meno.

    Quel che trovo molto più significativo (ma anche più ovvio, e non sono l’unica qui ad averlo rilevato) è come i commenti sull’isola dei fumati o la trash-tv siano decisamente più numerosi e arguti di quelli nelle sezioni “serie” e storiche, soprattutto. Se così non fosse, non dovresti aspettare l’una e 3/4 di notte per poter guardare sulla tv generalista vecchi e bellissimi documentari storici, sempreché tu lo desideri.

    Se poi tu riesci a trovare uno spunto umoristico anche su argomenti tanto “seri”, t’invidio, Poldo. Senza sarcasmo, credimi. Io non ci riesco proprio, sarà perché ci ho rimesso amici e lontani parenti per colpa delle leggi razziali, un mio caro amico è scampato ad Auschwitz su una famiglia di ben venti persone, e un altro amico palestinese ha una storia tormentatissima.

    Sei anni fa, ho tradotto il manuale “Linee guida per l’insegnamento dell’olocausto” originariamente predisposto dall’U.S. Holocaust Memorial Museum di Washington, e ti assicuro che è molto più facile fare i negazionisti di quanto non si creda, anche solo durante una lezione di storia.

    Comunque: non si vive di sola storia, per fortuna nostra! Se vuoi ridere, e tanto anche, non hai che da dare un’occhiata a tutti gli altri post. Quello di Peter North in primis!;o) Macchianera è ANCHE, non SOLO umoristico… o no?

    Un caro saluto

  5. Ti lascio con una sola frase:I la storia è storia ma……….la storia la fanno i vincitori;e dopo la morte di Kennedy la storia è scitta a senso unico.

  6. R maledetta “scritta” a senso unico…..devo cambiae tastiea…r-r-r-r,pe quelle che noin sono uscite

  7. Oddio, allora speriamo che qualcuno degli storici vada anche contromano, che dire?:oP

    … Tranquillo Poldo, sulla mia tastiera (nuova) sono già scomparse le diciture “E”, “A”, D”, “C”, “S” e “O”. Chissà con che cacchio di inchiostro erano scritte. Vado a mfmpriz, anzi… a memoria!

    Ciao!

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